FAQ

AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE

Ai sensi dell'art. 1132 c.c. se l'assemblea ha deliberato di promuovere una lite o di resistere ad una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all'amministratore, può dissociarsi e separare, quindi, la propria responsabilità in ordine alla lite in caso di soccombenza. La norma in questione è inderogabile, pertanto tale diritto non può essere negato ad un condomino, neppure da una norma regolamentare. Occorre, però, rispettare i presupposti di tale diritto, ossia il condomino deve essere stato assente o deve, in assemblea, aver votato contro la delibera che instaura la lite. Inoltre, il dissenso deve essere manifestato nel termine improrogabile di 30 giorni che decorrono per il dissenziente dal giorno dell'assemblea e per l'assente dalla data in cui ha avuto notizia della deliberazione in questione.

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