AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE
Ai sensi dell'art. 1132 c.c. se l'assemblea ha deliberato di promuovere una lite o di resistere ad una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all'amministratore, può dissociarsi e separare, quindi, la propria responsabilità in ordine alla lite in caso di soccombenza. La norma in questione è inderogabile, pertanto tale diritto non può essere negato ad un condomino, neppure da una norma regolamentare. Occorre, però, rispettare i presupposti di tale diritto, ossia il condomino deve essere stato assente o deve, in assemblea, aver votato contro la delibera che instaura la lite. Inoltre, il dissenso deve essere manifestato nel termine improrogabile di 30 giorni che decorrono per il dissenziente dal giorno dell'assemblea e per l'assente dalla data in cui ha avuto notizia della deliberazione in questione.
Se l'assemblea dei condomini ha deliberato di promuovere una lite o di resistere ad una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all'amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. Può notificare il dissenso all'amministratore tanto il dissenziente che l'assente, entrambi nel termine di 30 giorni dall'assemblea per il primo e dal ricevimento della comunicazione il secondo.
Solo un regolamento contrattuale ossia predisposto dal costruttore o dall'originario proprietario precedentemente alla vendita delle singole unità immobiliari e accettato da tutti coloro che acquistano, può imporre il divieto di detenere nelle proprie abitazioni animali domestici. Quanto alla gestione degli stessi, anche se è vero che le immissioni di rumore sono consentite, ai sensi dell'art. 844 c.c., se non superano la normale tollerabilità, deve precisarsi che, nella casistica giurisprudenziale, purtroppo difficilmente l'abbaiare di un cane costituisce grave pregiudizio da poter far valere in sede giudiziaria.