Detrazione per l’acquisto di box auto alla prova delle attestazioni
Fino al 31 dicembre 2017 la detrazione IRPEF sulle spese per la costruzione di autorimesse o posti auto pertinenziali spetta nella misura del 50%, risultando applicabile su una spesa massima di 96.000 euro.
L’agevolazione riguarda esclusivamente i costi di realizzazione, i quali devono essere certificati tramite un’apposita attestazione rilasciata dal venditore. Rientrano tra le spese agevolabili quelle sostenute per: progettazione, esecuzione dei lavori, onorari professionali necessari alla costruzione, oneri di urbanizzazione,IVA e imposta di bollo.
L’art. 16-bis, comma 1, lettera d), TUIR include tra gli interventi che possono beneficiare della detrazione IRPEF per il recupero del patrimonio edilizio, le spese sostenute per la “realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali”.
Fino al 31 dicembre 2017 la detrazione è pari al 50% e si applica entro il limite massimo di spesa di 96.000 euro. In assenza di proroghe, dal 1° gennaio 2018, l’agevolazione tornerà a essere fruibile nella misura del 36%, prevista a regime, entro il limite di spesa di 48.000 euro.
La spettanza dell’agevolazione è riconosciuta dalla norma relativamente agli interventi di “realizzazione” e ciò a prescindere dalla circostanza che l’intervento sia realizzato ad opera del proprietario dell’abitazione “in economia” o tramite un’impresa di costruzione. Inoltre la detrazione spetta anche qualora l’autorimessa pertinenziale o il box auto sia acquistato da terzi (cfr. Agenzia delle Entrate, risoluzione 8 febbraio 2008, n. 38/E).
Un requisito essenziale per beneficiare di tale agevolazione riguarda la sussistenza del vincolo di pertinenzialità che, secondo la prassi, si intende rispettato qualora sussistano le condizioni civilistiche, prescindendo dunque dal requisito formale della costituzione del rapporto tramite atto notarile (cfr. Ministero delle Finanze, circolare 17 maggio 2000, n. 98). La detrazione per l’acquisto del box spetta limitatamente alle spese sostenute per la sua realizzazione e sempre che le stesse siano dimostrate da apposita attestazione rilasciata dal venditore. Sono agevolabili, tra l’altro, le spese i costi sostenute per la progettazione, l’esecuzione dei lavori, gli onorari professionali occorrenti per l’intervento, gli oneri di urbanizzazione, l’IVA e l’imposta di bollo. Viceversa, non rilevano i costi sostenuti per l’acquisto dell’area e il mark-up sul prezzo finale applicato dal venditore (cfr. circolare ministeriale n. 57/1998 e risoluzione n. 166/1999).
Nell’ipotesi in cui si decida di realizzare in “economia” un nuovo box o posto auto pertinenziale alla propria abitazione, la detrazione si applica su tutte le spese sostenute per la costruzione. L’agevolazione spetta anche relativamente all’acquisto di un box auto esterno al condominio in cui si trova l’abitazione (cfr. DRE Lombardia, risoluzione
15 aprile. 1999, n. 69270). Nella circolare n. 43/E del 18 novembre 2016, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che la detrazione spetta anche per i pagamenti effettuati prima dell’atto notarile o in assenza di un preliminare d’acquisto registrato che indichino il vincolo pertinenziale, purché tale vincolo risulti costituito e specificato nel contratto in data antecedente a quella di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il contribuente si avvale della detrazione.
Con la stessa circolare n. 43/E/2016, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta per fornire istruzioni in merito alla detrazione dell’acquisto del box auto nei casi in cui il pagamento non sia stato disposto mediante bonifico. Il documento di prassi ha chiarito che il contribuente può ugualmente fruire della detrazione a condizione che nell’atto notarile siano riportate le somme ricevute dall’impresa che ha ceduto il box pertinenziale e che, al tempo stesso, il contribuente ottenga dal cedente, oltre alla certificazione sul costo di realizzo del box, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui si attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell’impresa. Da ultimo si ricorda che l’agevolazione in esame non spetta laddove il contribuente si sia avvalso della detrazione del 50% dell’IVA versata per l’acquisto di un’abitazione residenziale di classe energetica A o B introdotta dalla legge di Stabilità 2016 e prorogata fino al 31 dicembre 2017 dal D.L. n. 244/2016.