Diritti sulle cose comuni
Abiti in un condominio. Puoi utilizzare quelle parti dell’edificio che sono di proprietà di tutti i condòmini? Hai l’abitudine di portare a casa il carrello della spesa dal supermercato e di lasciarlo nel garage anche per settimane. Ti è consentito farlo?
Solo tu e il tuo vicino utilizzate il terrazzo condominiale. Le relative spese di manutenzione a chi spettano? Chi acquista un appartamento in un condominio diventa proprietario esclusivo della propria abitazione ed allo stesso tempo comproprietario di quelle parti dell’edificio che possono essere utilizzate da tutti i condòmini. Tale soggetto diventa pertanto, titolare di diritti sia sulla propria casa, in quanto proprietario della stessa, sia di diritti sulle cose comuni in quanto facente parte del condominio. Per quanto attiene ai primi, il singolo condòmino ha il diritto di utilizzare nel modo che ritiene più opportuno, l’immobile di cui è proprietario e di effettuarvi degli interventi senza però: danneggiare le parti comuni; pregiudicare la stabilità e la sicurezza dell’edificio; pregiudicare il decoro architettonico dello stabile. In ogni caso il condòmino che intende realizzare delle opere nel proprio appartamento, deve comunicarlo all’amministratore del condominio ma non deve ottenere alcuna preventiva autorizzazione da parte dell’assemblea condominiale.