Collegato fiscale, rottamazione bis: servono interventi di modifica
Il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2018 consente l’accesso alla rottamazione bis solo a quei debitori i cui carichi siano stati iscritti tra il 1˚ gennaio e il 30 settembre 2017. Per assurdo, quindi, potrebbe essere riconosciuta la possibilità di beneficiare della nuova rottamazione a quanti si sono visti rigettare la prima istanza di definizione agevolata dei carichi, perché non in regola con i pagamenti delle vecchie rateazioni, ma non anche a quei soggetti che - pur in regola con i precedenti pagamenti - hanno deciso (per varie ragioni) di non utilizzare la prima rottamazione, sulla scorta del fatto che i loro carichi sono stati iscritti prima del 1˚ gennaio 2017.
La rottamazione bis delle cartelle è senza dubbio una delle principali misure fiscali contenute nel D.L. n. 148/2017. La “nuova” definizione agevolata dei ruoli rispecchia, infatti, in tutto e per tutto quanto previsto dalla precedente procedura introdotta dall’art. 6, D.L. 193/2016, arricchita però da dettagli decisamente più appetibili.
Con il decreto collegato alla legge di Bilancio 2018 è stata disciplinata la possibilità per i contribuenti di provvedere all’estinzione di un proprio debito con il Fisco, senza dover versare gli importi relativi alle sanzioni e agli interessi mora; restando dovuti, invece, la sorte capitale, gli interessi affidati all’agente della riscossione e l’aggio sulle somme rivenienti dalla definizione agevolata (oltre che le spese per notifica della cartella e le eventuali procedure esecutive).
Leggi anche Riapre la rottamazione: quali novità?
Più nel dettaglio, l’art. 1 del D.L. n. 148/2017 ha disciplinato l’estensione della definizione agevolata dei carichi, prevedendo specificamente tre vie procedurali distinte.
Riapertura della prima rottamazione
Una prima soluzione è stata riservata a coloro che non hanno ottemperato al pagamento rateale secondo le originarie scadenze del D.L. n. 193/2016: in questo caso è stato stabilito che le rate non versate del 31 luglio e del 2 ottobre 2017, potranno essere saldate in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2017. Le successive rate dovranno poi essere pagate alle scadenze già previste dal piano originario.
Per rientrare si dovrà, quindi, pagare tutto insieme; tra l’altro chi ha anche un piano scaglionato su cinque versamenti dovrà corrispondere entro la stessa data anche il terzo pagamento. Di certo un adempimento non agevole, ma alla luce di tanto uno dei possibili vantaggi per abbattere il conto potrebbe essere rappresentato, per imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili nei confronti della pubblica amministrazione, dalla possibilità di accedere alla compensazione.
In buona sostanza, bisognerà fare bene i conti con le disponibilità necessarie per saldare il pregresso e rimettersi in carreggiata.
Riammissione
Con l’art. 1, comma 2, D.L. n. 148/2017 sono stati rimessi in termini tutti coloro a cui è stata negata la possibilità di aderire alla precedente rottamazione perché al 24 ottobre 2016 avevano piani di dilazione in corso con l’ex Equitalia e non risultavano in regola con i pagamenti (non avendo versato tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016).
Il Collegato fiscale riconosce a questi contribuenti la possibilità di esercitare nuovamente la facoltà di adesione alla definizione agevolata dei ruoli.
In questo caso, per rientrare, bisognerà presentare la nuova domanda di adesione entro il 31 dicembre 2017 e pagare:
- in primis, l’importo delle rate del piano di dilazione scadute e non saldate;
- successivamente, le rate della nuova rottamazione nelle modalità disposte dal comma 2 della norma.
In buona sostanza, in questo caso non si tratta di una riapertura dei termini, bensì di una vera e propria riammissione per coloro i quali avevano già presentato un’istanza di adesione all’istituto de quo e si erano visti respingere tale richiesta dall’Agente della Riscossione.
Rottamazione dei carichi affidati all’agente della riscossione nel 2017
Un aspetto di particolare rilevanza è contenuto nell’art. 1, comma 4, del decreto, secondo cui potranno essere “rottamati” tutti i carichi affidati all’agente della riscossione tra il 1˚ gennaio e il 30 settembre 2017.
In quest’ultimo caso, questi nuovi debiti potranno essere definiti presentando la domanda di adesione entro il 15 maggio 2018 (utilizzando la modulistica che l’agente della riscossione dovrà predisporre entro il 31 ottobre 2017) e provvedendo al pagamento in un numero massimo di 5 rate di uguale importo da pagare rispettivamente nei mesi di luglio, settembre, ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019.
È proprio sull’apertura di una nuova rottamazione per i carichi affidati all’agente della riscossione tra il 1˚ gennaio e il 30 settembre che occorre porre l’accento.
Invero, il legislatore ha deciso di consentire l’accesso alla definizione agevolata solo a quei debitori i cui carichi siano stati iscritti tra il 1˚ gennaio e il 30 settembre 2017, escludendo incomprensibilmente tutti coloro che, seppur con carichi iscritti in precedenza, abbiano deciso di non utilizzare la prima rottamazione (anche se in regola con i precedenti piani di rateazione).
È evidente, dunque, come la norma contenga una grave lacuna.
In sostanza si potrebbe verificare per assurdo che:
- a quanti sia stata rigettata la prima istanza di definizione agevolata dei carichi (perché non in regola con i pagamenti delle vecchie rateazioni) venga riconosciuta la possibilità di beneficiare della nuova rottamazione;
- venga negato l’accesso alla nuova sanatoria a quanti abbiano deciso (per varie ragioni) di non utilizzare la precedente rottamazione (seppur in regola con i precedenti pagamenti), sulla scorta del fatto che i loro carichi sono stati iscritti prima del 1˚ gennaio 2017.
In sostanza, la norma tende ad escludere l’apertura della nuova definizione agevolata ai carichi affidati fino al 2016.
Alla luce di tanto, si auspica un proficuo intervento modificativo dell’art. 1, comma 4, D.L. n. 148/2017, al fine di estendere la nuova rottamazione a tutti i carichi affidati agli agenti della riscossione fino al 30 settembre 2017 (e non dal 1˚ gennaio 2017).