Decreto semplificazioni: riammesso alla rottamazione chi non ha versato entro il 7 dicembre
Il contribuente che - avendo aderito alla rottamazione 2018 ed essendo inadempiente con le prime rate - non ha versato il dovuto entro il 7 dicembre 2018 ha un’altra chance per non perdere i benefici della definizione agevolata. Per cogliere questa nuova occasione dovrà versare il dovuto in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019 oppure in un massimo di 10 rate consecutive. È quanto prevede un emendamento approvato al decreto Semplificazioni 2019, che interviene anche con alcune modifiche sul saldo e stralcio per i contribuenti in difficoltà.
La definizione agevolata dei ruoli sembra un cantiere senza fine. Infatti, dopo l’emanazione dell’ultima edizione (c.d. rottamazione ter o rottamazione 2019) ad opera dell’art. 3 del D.L. n. 119/2018, si interviene nuovamente con una nuova “riapertura”, seppur parziale e destinata solo ad una particolare categoria di soggetti.
L’occasione si è presentata con la conversione in legge del decreto Semplificazioni (D.L. n. 135/2018): infatti, durante l’iter parlamentare è stato approvato un emendamento con il quale si riammettono alla definizione agevolata i “decaduti”della precedente rottamazione (rottamazione bis o rottamazione 2018, di cui all’art. 1, D.L. n. 148/2017), a loro volta “decaduti” dalla nuova rottamazione per non aver versato, entro il 7 dicembre 2018, le rate pregresse non saldate.
Sembra un gioco di parole, ma il Legislatore, quando si tratta di “fare cassa” non si preoccupa se si complica qualcosa che, già di per sé, è abbastanza ingarbugliato.
Cerchiamo, dunque, di capire meglio cosa cambia e, soprattutto, con quali modalità.
Riammissione alla rottamazione per i “decaduti”
Il punto di partenza è l’art. 3, comma 21, D.L. n. 119/2018: in sintesi, è stata prevista la possibilità - per i debitori che hanno aderito alla rottamazione bis e che hanno effettuato, pena l’impossibilità di accedervi, entro il 7 dicembre 2018, il pagamento delle rate dovute ai fini di tale definizione, in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018 - di fruire di una nuova e più vantaggiosa rateazione delle restanti somme dovute ai medesimi fini.
Pertanto, previa presentazione di apposita istanza entro il 30 aprile 2019, è stato loro concesso un maggior termine per chiudere i conti con il Fisco.
Il versamento, in base alla norma originaria, deve essere effettuato in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, con interessi calcolati al tasso dello 0,3% annuo a partire dal 1° agosto 2019.
Quindi si applica un tasso più ridotto rispetto a quello (2% annuo) stabilito per i carichi ricompresi nella nuova definizione di cui si è detto sopra.
Per fruire della disposizione, i soggetti interessati non devono effettuare alcun adempimento: ci pensa l’agente della riscossione a trasmettere, entro il 30 giugno 2019, una apposita comunicazione, nonché i bollettini precompilati per eseguire il versamento delle rate rideterminate.
A questi soggetti è concessa anche la facoltà:
- di pagare mediante compensazione con i crediti non prescritti, certi liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della PA;
- di beneficiare dell’estinzione delle procedure esecutive pregresse, salvo che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo.
In ogni caso, è possibile pagare in unica soluzione, entro il 31 luglio 2019 (e, quindi, senza interessi), le rate differite automaticamente.
Effetti del mancato pagamento entro il 7 dicembre
L’opportunità data ai suddetti contribuenti è soggetta ad una condizione senza la quale si torna alla situazione di partenza.
In pratica, con il comma 23 dell’art. 3 in parola, è stato previsto che i debiti relativi ai carichi per i quali non è stato effettuato l'integrale pagamento, entro il 7 dicembre 2018, delle somme da versare nello stesso termine in conformità a quanto detto sopra non possono essere definiti e la dichiarazione eventualmente presentata per tali debiti è improcedibile.
Ciò significa che, chi non ha versato il dovuto entro tale data, è decaduto dalla rottamazione, con tutte le conseguenze che ciò comporta.
Novità introdotte con l’emendamento
Con l’emendamento al decreto Semplificazioni 2019 (oltre a modificare anche la rateazione per la rottamazione delle risorse comunitarie di cui all'art. 5 D.L. n. 119/2018, portandole a 18) si interviene proprio qui: si modifica il comma 23 prevedendo che coloro i quali non hanno versato il dovuto entro il 7 dicembre possono “tornare in pista” versando le somme dovute in unica soluzione entro il 31 luglio 2019, ovvero, nel numero massimo di dieci rate consecutive, ciascuna di pari importo.
Le scadenze delle rate vengono così fissate:
- la prima il 31 luglio 2019;
- la seconda il 30 novembre 2019;
- le restanti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021.
In definitiva, stando al tenore letterale della nuova norma, questi contribuenti si vedranno ricalcolati gli importi non ancora saldati con una nuova e diversa rateazione.
Resta da capire quale sarà il tasso di interesse che verrà applicato sulla nuova rateazione sarà quello più favorevole dello 0,3% o quello del 2% previsto per la rottamazione ter.
Novità sul saldo e stralcio
Un’altra novità interessa il saldo e stralcio per i contribuenti in difficoltà economiche: si tratta dell’agevolazione introdotta dalla legge di Bilancio 2019 (art. 1, commi da 184 a 199, legge n. 145/2018).
Per costoro è previsto che se non ci sono i requisiti per accedere all’agevolazione, l'agente della riscossione avverte il debitore che i debiti inseriti nella dichiarazione presentata, ove definibili in base alla disciplina sulla rottamazione ter, sono automaticamente inclusi in tale definizione.
A tale proposito, l’agente indica l'ammontare complessivo delle somme dovute, ripartito in diciassette rate (la prima di tali rate, pari al 30% delle predette somme, scade il 30 novembre 2019; il restante 70% è ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020, con interessi annui del 2%).
Questa norma viene, in parte, riscritta.
Ora, innanzitutto, si fa riferimento solo alle persone fisiche, la prima rata, del 30% rimane al 30 novembre 2019, mentre il restante 70% va pagato in rate scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020; in più viene stabilito che - limitatamente ai debiti per i carichi per i quali non è stato effettuato l'integrale pagamento delle pendenze, entro il 7 dicembre 2018 - l'ammontare complessivo delle somme dovute è ripartito in nove rate, la prima, di ammontare pari al 30%, scadente il 30 novembre 2019 e le restanti, ciascuna di pari importo, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021 (sempre con gli interessi al tasso del 2% annuo).