Congedi, bonus nido e bebè: perché non pensare anche ai lavoratori autonomi?
Congedo di paternità obbligatorio per la nascita del figlio, bonus nido, bonus bebè, congedo di maternità, lavoro agile. Sono molte le misure per famiglie e lavoratori contenuti nella legge di Bilancio per il 2019. Se è apprezzabile lo sforzo di conservare e integrare gli strumenti a sostegno dei lavoratori, genitori e caregivers, l’auspicio è che il legislatore possa aggiungerne di nuovi, con un occhio di attenzione anche ai lavoratori autonomi. Se ne parlerà nel corso del VI Forum TuttoLavoro, organizzato da Wolters Kluwer con la partecipazione di Dottrina Per il Lavoro, in programma a Modena il 21 febbraio 2019.
Diverse sono le misure per famiglie e lavoratori che nei recenti interventi legislativi – tra cui, da ultimo, la legge di Bilancio per il 2019– hanno visto una conferma rispetto a quanto previsto dalle precedenti legislature. Non mancano alcuni tratti di novità, seppur – per ciò che concerne la sfera lavorativa – sono di portata nettamente meno rilevante rispetto a quanto già esistente.
Rispetto alle misure sperimentali introdotte nell’ultimo quinquennio, vengono confermate, anche per il 2019, le seguenti misure.
Congedo di paternità obbligatorio per la nascita del figlio
Introdotto come misura sperimentale dalla legge Fornero (legge n. 92/2012, art.4 comma 24 lett. a) nella misura di un giorno da fruire entro il quinto mese dalla nascita del figlio e poi successivamente aumentato fino a 4 giorni, passa – con la legge di Bilancio 2019, art.1 comma 278– a 5 giorni. Resta confermata la possibilità del padre di godere di un ulteriore giorno, in accordo con la madre e in sostituzione di una sua giornata di congedo di maternità. Si ricorda come per il congedo obbligatorio del padre non sia previsto alcun meccanismo di rinuncia volontaria. Pertanto, il datore di lavoro dovrà sollecitare il lavoratore a richiederlo, laddove lo stesso non ne faccia espressa richiesta autonomamente.
Bonus per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asilo nido
Inizialmente introdotto dalla legge n. 232/2017, viene confermato e rafforzato, attraverso l’innalzamento del suo importo a 1500 euro per il triennio 2019-2021 rispetto ai precedenti 1000 euro (art.1 comma 488 legge di Bilancio 2019).
Il buono, corrisposto per 11 mensilità, ha la finalità di sostenere la spesa per la frequenza ad asili nido pubblici o privati e altresì per il supporto, presso l’abitazione della famiglia, di bambini di età inferiore ai 3 anni affetti da gravi patologie croniche. Le modalità di fruizione del beneficio sono fissate dal D.P.C.M 17 febbraio 2017. Per l’anno 2019 sono stanziati – per questo intervento – 300 milioni di euro. Una volta superato il limite di spesa, le domande successive non saranno prese in considerazione (preme ricordare come, nel 2017, anno di introduzione della misura, lo stanziamento è stato pari a 144 milioni di euro). I benefici di questa misura sono cumulabili con i voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting di cui all’art.4 comma 24 L.92/2012. Peccato però che quest’ultima misura non sia stata rifinanziata per l’anno 2019, quindi la precisazione sul cumulo è quanto mai superflua.
Bonus bebè
Il decreto legge n.119/2018 conferma questa misura all’art.23 quater co.1-3, consentendo ai nuclei con figli nati o adottati dal 1 gennaio 2019 ai 31 dicembre 2019 di richiedere – alle medesime condizioni previste per il 2018 – un assegno di natalità (non rilevante a fini fiscali) dell’importo annuo massimo di 960 euro annui, da erogare su base mensile a decorrere dal mese di nascita o adozione. Viene invece incrementato del 20% l’importo dell’assegno per i figli successivi al primo nati o adottati nel medesimo arco temporale di cui sopra (art.1, comma 125-129 della L.190/2014).
Congedo obbligatorio di maternità
Tra le nuove misure, si segnala l’introduzione – all’articolo 1 comma 485 della legge di Bilancio – della possibilità, per la lavoratrice madre, di proseguire l’attività lavorativa fino al giorno del parto, previa certificazione del medico specialista del SSN o con esso convenzionato o del medico competente. Tale misura - che a parere di chi scrive pare alquanto pericolosa, in quanto potrà portare le madri con difficoltà economiche, a lavorare in condizioni non certo ottimali (si pensi solo alla difficoltà di recarsi al lavoro al nono mese di gravidanza o anche solo al trovare una postazione di lavoro comoda dove poter lavorare) - potrà trovare un giusto arbitro (e altresì una maggiore attenzione alla salute e sicurezza delle madri e del nascituro di quanta ne abbia mostrata il legislatore) nei medici, che saranno chiamati a dare un giudizio sulla possibilità per la madre di proseguire l’attività lavorativa fino al nono mese di gravidanza. Vero è che la Direttiva 92/85/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, non vincola gli stati membri ad una astensione obbligatoria necessariamente prima del parto (l’articolo 8 co.2 della citata direttiva parla infatti di due settimane di congedo di maternità obbligatorio “ripartite prima e/o dopo il parto”). Tuttavia, appare alquanto in controtendenza – rispetto alla linea finora tracciata dal legislatore nazionale, che ha sempre mostrato una maggiore attenzione alla madre rispetto a quanto previsto dalla disciplina comunitaria (si pensi al divieto di lavoro notturno durante la gestazione e nel primo anno di vita del bambino), tant’è che nel tempo abbiamo assistito ad un progressivo ampliamento sia delle tutele a favore della genitorialità che dei suoi destinatari.
Lavoro agile
Altra novità della legge di Bilancio 2019 è la disposizione - di cui all’art.1 comma 486 della legge n. 145/2018 – relativa all’introduzione di una priorità nell’assegnazione a modalità di lavoro agile tramite accordo – per le sole lavoratrici (e non anche i lavoratori) nei tre anni successivi al termine del congedo di maternità o ai lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Questa misura – chiaramente a costo zero per lo Stato – innanzitutto pare un ritorno al passato per ciò che concerne il concetto di genitorialità, in quanto esclude da questa priorità i padri e conferma quale soggetto che – nel caso di specie - in via esclusiva si prende cura dei figli., la madre (analogo errore aveva fatto in passato il legislatore della L.92/2012, attribuendo la possibilità di richiedere i voucher per baby sitting o asilo nido solo alla madri e non anche ai padri, nemmeno laddove si fossero trovati nella condizione di unici affidatari). In secondo luogo, si è persa l’occasione di demandare alla contrattazione collettiva di prossimità – cosi come si era persa nell’articolo 18 L.81/2017 che ha normato questa modalità di lavoro – la regolamentazione di accordi che possano calibrare, sulle singole realtà produttive e soggettive dei lavoratori, lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile.
Assegnazione di terreni demaniali
Un ulteriore misura – che richiede tuttavia apposito decreto successivo per la sua attuazione – riguarda l’assegnazione di terreni demaniali in concessione gratuita per un periodo non inferiore ai 20 anni alle famiglie che abbiano un terzo figlio nel triennio 2019-2021. La finalità dichiarata della norma è quella di promuovere la crescita demografica. Oltre alle famiglie, destinatari sono altresì società costituite da giovani imprenditori agricoli che riservano ai nuclei familiari con almeno 3 figli, di cui uno nato nel triennio di riferimento, una quota societaria almeno pari al 30 per cento.
Premio alla nascita
Non necessita di conferme – in quanto misura strutturale – il cosiddetto “Premio alla nascita” introdotto dalla legge di bilancio per il 2017 (art.1 comma 353, legge n. 232/2016), pari a 800 euro, da assegnarsi su domanda della futura madre al compimento del settimo mese di gravidanza o all’atto dell’adozione.
In conclusione
E’ apprezzabile lo sforzo di conservare e integrare la pletora di strumenti a sostegno dei lavoratori ed, in particolare, dei genitori e dei soggetti chi si trova ad affrontare la disabilità, propria o altrui. L’auspicio è che – con tempi migliori – oltre a ripristinare strumenti utili ed apprezzati quali i cosiddetti voucher per asili nido – il legislatore possa aggiungerne di nuovi, con un occhio di attenzione anche ai lavoratori autonomi e non solo ai lavoratori subordinati, sulla scia di quanto iniziato con la L.81/2017.