Dichiarazioni 730: come comunicare l’indirizzo telematico del sostituto di imposta
Con provvedimento del 12 marzo 2019, l'Agenzia delle Entrate ha individuato i termini e le modalità per la scelta da parte dei sostituti d'imposta dell’indirizzo telematico presso cui ricevere i risultati contabili delle dichiarazioni del modello 730 dei propri dipendenti. Definite anche le modalità e le specifiche tecniche mediante le quali il sostituto d’imposta rende noto di non essere tenuto all’effettuazione del conguaglio nei confronti di un percipiente. Se l’Agenzia delle
Entrate è nell’impossibilità di rendere disponibili i modelli 730-4, li restituisce ai soggetti che hanno prestato l’assistenza fiscale che provvederanno autonomamente a trasmetterli ai sostituti d’imposta.
L’Agenzia delle Entrate ha approvato, con il provvedimento n. 58168 del 12 marzo 2019, il modello di comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, con le relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.
Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate ha individuato i termini e le modalità per la variazione delle scelte da parte dei sostituti d'imposta dell’indirizzo telematico presso cui ricevere i risultati contabili delle dichiarazioni modello 730 dei propri dipendenti. Per tale motivo, i CAF, i professionisti abilitati e i sostituti d’imposta che prestano assistenza direttamente, comunicano in via telematica il risultato finale delle dichiarazioni, modello 730-4, all’Agenzia delle Entrate che provvede a renderlo disponibile ai sostituti d’imposta o a loro incaricati.
Nel caso in cui, per l’Agenzia delle Entrate sia impossibile rendere disponibili i modelli 730-4, li restituisce ai soggetti che hanno prestato l’assistenza fiscale che provvederanno autonomamente a trasmetterli ai sostituti d’imposta.
Nello specifico, con il nuovo provvedimento sono individuati i termini e le modalità per la scelta da parte dei sostituti d'imposta dell’indirizzo telematico dove ricevere i risultati contabili delle dichiarazioni modello 730. Tra l’altro sono contenute le modalità di richiesta di re-inoltro dei dati già resi disponibili dall’Agenzia in caso di variazione del soggetto delegato a riceverli e specifica le modalità per consentire al soggetto delegato di poter comunicare l’avvenuta cessazione del rapporto di delega nel caso di inerzia del sostituto.
Inoltre, il documento individua le modalità e le specifiche tecniche mediante le quali il sostituto d’imposta rende noto di non essere tenuto all’effettuazione del conguaglio nei confronti di un percipiente.
In particolare, il sostituto d’imposta che riceve il risultato contabile di un contribuente per il quale non è tenuto all’effettuazione delle operazioni di conguaglio ne dà comunicazione tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate per il successivo inoltro al soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale. In questo caso la comunicazione è effettuata entro cinque giorni lavorativi da quello di ricezione dei risultati contabili.