Lezione di scuola guida: non è un insegnamento scolastico esente da IVA
L'insegnamento della guida automobilistica impartito da una scuola guida non rientra nella nozione di “insegnamento scolastico o universitario” e quindi non rientra nel regime di esenzione da IVA. Ai sensi della direttiva IVA, infatti, l’insegnamento scolastico si riferisce, in generale, a un sistema integrato di trasmissione di conoscenze e di competenze avente ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché all'approfondimento e allo sviluppo di tali conoscenze e di tali competenze da parte degli allievi e degli studenti, di pari passo con la loro progressione e con la loro specializzazione in seno ai diversi livelli costitutivi del sistema stesso. Lo ha stabilito
la Corte di Giustizia UE con sentenza del 14 marzo 2019, C-449/17.
Con la sentenza 14 marzo 2019, C-449/17, la Corte di Giustizia UE ha deciso una controversia in merito al rifiuto dell’ufficio delle imposte della Germania di esentare dall’IVA talune prestazioni attinenti a lezioni di guida automobilistica impartite da una società per l’ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1.
In sostanza il giudice del rinvio ha chiesto i seguenti chiarimenti:
- se la nozione di “insegnamento scolastico o universitario” comprenda le lezioni di scuola guida per l’ottenimento della patente di guida per le categorie B e C1;
- in caso di risposta affermativa alla prima questione, se il riconoscimento della ricorrente possa risultare dalle disposizioni di legge sull’esame di istruttore di guida e sul rilascio dell’abilitazione di istruttore di guida e di scuola guida e dall’interesse generale alla formazione di allievi conducenti volta a creare utenti della strada sicuri, responsabili e rispettosi dell’ambiente;
- in caso di risposta negativa alla seconda questione, se la nozione di “insegnante a titolo personale presupponga che il soggetto passivo sia un imprenditore individuale;
- in caso di risposta negativa alle questioni seconda e terza, se un insegnante agisca sempre in qualità di “insegnante a titolo personale” qualora operi per proprio conto e sotto la propria responsabilità, oppure se il carattere di “insegnante a titolo personale” implichi ulteriori requisiti.
Sentenza della Corte
La Corte di Giustizia UE, nella sentenza del 14 marzo 2019, rileva innanzi tutto che la società afferma che le lezioni da essa impartite implicano la trasmissione di conoscenze sia pratiche che teoriche, necessarie all’ottenimento di patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1. Lo scopo di un siffatto insegnamento non è puramente ricreativo, posto che il possesso di tali patenti può rispondere, segnatamente, ad esigenze professionali. Pertanto, l’insegnamento impartito a tal fine rientrerebbe nell’esenzione prevista dalla direttiva IVA in favore dell’ "insegnamento scolastico o universitario".
Secondo la Corte, la nozione di “insegnamento scolastico o universitario” ai sensi della direttiva, si riferisce, in generale, a un sistema integrato di trasmissione di conoscenze e di competenze avente ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché all'approfondimento e allo sviluppo di tali conoscenze e di tali competenze da parte degli allievi e degli studenti, di pari passo con la loro progressione e con la loro specializzazione in seno ai diversi livelli costitutivi del sistema stesso.
Tale nozione non comprende l'insegnamento della guida automobilistica impartito da una scuola guida, quale la A & G, ai fini dell’ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1.
E’ certo vero che l’insegnamento della guida automobilistica ha ad oggetto varie conoscenze di ordine pratico e teorico. Tuttavia, esso resta un insegnamento specialistico che non equivale, di per sé, alla trasmissione di conoscenze e di competenze aventi ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché al loro approfondimento e al loro sviluppo, che caratterizzano l'insegnamento scolastico o universitario.